Giuspatronato
"Il giuspatronato [dalla locuzione latina ius patronatus, «diritto di patronato»] è un istituto giuridico esistito in passato che si applicava a un beneficio ecclesiastico. In particolare riguardava la relazione tra il beneficio (un altare all'interno di una chiesa, o anche una chiesa parrocchiale) e colui (soggetto collettivo o persona fisica) che aveva costituito la dote patrimoniale del beneficio stesso. Con tale diritto, ad esempio, coloro che dotavano un altare o una cappella, disponevano anche del beneficiato. Nel caso di una chiesa, chi ne promuoveva la costruzione ne diventava “patrono” e aveva il diritto di nominare il sacerdote, cui avrebbe assicurato il sostentamento".
Il patrono aveva il dovere di mantenere buona la funzionalità del beneficio e spesso anche quello di garantire uno stipendio al parroco ed ai suoi collaboratori".
"Il giuspatronato garantiva sostanzialmente ai suoi detentori tre diversi privilegi [1]:
l'onore (consistente nell'obbligo da parte dei rettori di recitare preghiere particolari per la salute spirituale del patrono e dei suoi familiari);
la pensione (se il patrono era laico aveva diritto a riscuotere le rendite del beneficio);
la presentazione del rettore (lo ius patronatus era associato allo ius presentandi cioè il diritto da parte della famiglia di presentare il sacerdote o il chierico adatto ad essere "investito", cioè a possedere il beneficio).
Di fatto, secondo il diritto consuetudinario, il giuspatronato era una "cosa": poteva essere frazionato in quote, poteva essere trasmesso ai successori legittimi, oppure donato (la vendita invece era vietata)".
***
GIUSPATRONATO.
Le origini di questo istituto di diritto canonico risalgono -pare - intorno al Mille. Caratterizza i rapporti tra nobiltà e curia. Termini sinonimi e promiscui: patronato, beneficio, cappella, cappellania, altare.
L’istituto testimonia di una consuetudine di prestigio e di potenza tra le classi sociali del feudo o della provincia.
onsiste in «quel complesso di privilegi e di oneri che per concessione della Chiesa spettavano ai fondatori di una chiesa, di una cappella o di un beneficio oppure a coloro che dai fondatori ne ripetessero legittimamente il diritto» (F. von Lobstein).
Il giuspatronato si estrinsecava nel cosiddetto "jus presentandi et nominandi", al quale ben spesso si accoppiava lo "jus sepeliendi": il patrono aveva il diritto, cioè, di presentare all’autorità ecclesiastica locale il sacerdote, sovente della stessa famiglia del presentatore, che egli desiderava fosse preposto all’officiatura e di nominarlo all’officio, fatta salva, beninteso, l’approvazione vescovile che disolito non veniva negata. Lo jus sepeliendi era il diritto per il fondatore diessere sepolto, talvolta con i suoi antecessori, sempre con i discendenti, nel sepolcreto familiare la cui cella era praticata nell’ipogeo. Generalmente ledotazioni venivano elargite in eterno e non di rado accresciute dagli eredi.Altro diritto del patrono era quello di «ottenere dai redditi della chiesa o delbeneficio gli alimenti, nel caso cadesse, non per colpa sua, in povertà»(F.v.L.); altri diritti ancora erano quelli di apporre nella chiesa il propriostemma, di precedere gli altri laici nelle processioni e di godere di un postodistinto nell’ambito della cinta ecclesiale. I giuspatroni, quando possono,presentano all’Ordinario chierici della propria famiglia, i quali cosìaggiungono i cespiti beneficiali al reddito tratto dal patrimonio ecclesiasticoche veniva costituito a loro favore all’atto della tonsura con la contestualerinuncia ad eventuali eredità. Il giuspatronato, che ha avuto vitaplurisecolare, da tempo si è estinto quasi dovunque, soprattutto per il venirmeno dei redditi che ne assicuravano l’esistenza. Di questa realtà il Codicecanonico ha giustamente preso atto vietando la costituzione di nuovi diritti dipatronato: «è cessata così fortunatamente una singolare ingerenza laica nelconferimento dei benefici ecclesiastici» (F.v.L.). Nei ‘Bollari dei vescovi diGerace’ figurano casi di rinuncia da parte di sacerdoti che avevano avutiassegnati i benefici, motivati da «inimicizie che ne mettono in pericolo lavita» (p. 65), o più spesso per “incompatibilità”, o ancora più spesso privi dimotivazione. [Bibliografia. – "Bollari dei vescovi di Gerace", a cura di Franz von Lobstein con una saggio introduttivo di Giuseppe Sorge, Chiaravalle Centrale, edizioni effeemme, 1977, pp. 29-42].
[A. CARACCIOLO, "Dizionario", ad voc.]
*****
Franz von Lobstein ("Settecento calabrese", vol. I) enumera fra le fontes honorum nobilitanti l’istituto del “giuspatronato” che così definisce:
"Quel complesso di privilegi e di oneri che, per concessione della Chiesa, spettavano al fondatore di una chiesa, di una cappella o di un beneficio oppure a coloro che dai fondatori ne ripetessero legittimamente il diritto. Per fondatori si devono intendere, con coloro che abbian donato il suolo edificatorio, anche coloro che abbiano costituito un reddito perpetuo a favore della istituzione, familiarmente detti «donanti». Il Giuspatronato si estrinsecava nel cosiddetto «jus presentandi et nominandi», cui si aggiungeva ben spesso lo «jus sepeliendi». Aveva, cioè, diritto il patrono di presentare all’autorità ecclesiastica locale (l’Ordinario) il sacerdote, spesso appartenente alla famiglia del presentatore, che egli desiderava fosse preposto all’officiatura e di nominarlo all’officio, fatta salva, beninteso, l’approvazione vescovile che di solito non era negata. Per quanto ha tratto allo jus sepeliendi esso era il diritto per il fondatore di esser sepolto, talvolta con i suoi antecessori, sempre con i suoi discendenti, nel sepolcreto familiare la cui cella era praticata nell’ipogeo. Diritti comuni erano ancora per il patrono ottenere dai redditi della chiesa o del beneficio gli ali-menti nel caso cadesse, non per colpa sua, in povertà, di porre nella chiesa il proprio stemma, di precedere gli altri laici nelle processioni e di godere di un posto distinto nell'ambito della cinta ecclesiale. Ancor oggi a chi vada alla ricerca di notizie sull’esistenza o meno di «status» nobiliare relativo ad una determinata famiglia incombe l’obbligo di riguardare con particolare considerazione la titolarità di «giuspatronati» familiari".
"Questo istituto, per la sua natura e per i costi che comportava, era in effetti un privilegio di appannaggio della nobiltà in quanto «la legge canonica e gli usi del Regno non concedevano anticamente [i patronati] che ai patrizi indigeni o aggregati» (cfr. A. SALMENA, Morano calabro e le sue case illustri, Milano 1882). Tale asserzione è valida almeno fino al secolo XVII in ambito rurale, quando acquistò peso nella società il ceto degli “onorati” o della ricca borghesia".
***
https://www.jstor.org/stable/43778065?seq=1
***
https://istituzionidirittoeconomia.eu/jean-paul-de-jorio-il-popolo-di-dio-e-le-sue-incerte-tutele-linconciliabile-rapporto-tra-diritti-fondamentali-ed-ordinamento-canonico-tra-jus-patronatus-e-jus-presentandi-oggi-a-proposito/
***
http://www.iagiforum.info/viewtopic.php?p=56397
***
http://archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Saggi/Saggi_85.pdf
***
http://paduaresearch.cab.unipd.it/6364/1/vol._I_tesi_sara_calore.pdf
***
https://www.gravinaoggi.it/famiglie-e-alberi-genealogici.html
***
https://books.google.it/books?id=VEVtuUX1fgEC&pg=PA8-IA24&lpg=PA8-IA24&dq=lo+ius+presentandi&source=bl&ots=vWZPg6T7Fw&sig=ACfU3U3JHeZ4xO_VUyZHNMrL98sEzOTzHg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjV5crj7I7uAhUR3KQKHZf9BC8Q6AEwJXoECGwQAg#v=onepage&q=lo%20ius%20presentandi&f=false
***
https://www.google.com/search?q=lo+ius+presentandi&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.351642146j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
***
L'ANGOLO DELLE FOTO:
GENOVA-SESTRI. Vedute. Epigrafi. 1895. 1899. 1907.
Foto di Giovanni Pititto
GENOVA-SESTRI. Epigrafe 1895.
Foto di Giovanni Pititto
(Per dimensioni maggiori ved. sotto)
GENOVA-SESTRI. Epigrafe 1899.
Foto di Giovanni Pititto
(Per dimensioni maggiori ved. sotto)
GENOVA-SESTRI. Epigrafe. 1907.
Foto di Giovanni Pititto
(Per dimensioni maggiori ved. sotto)
***
Genova-Sestri. Vedute. Epigrafi. 1895. 1899. 1907.
Foto di Giovanni Pititto
GENOVA-SESTRI. Epigrafe 1895.
Foto di Giovanni Pititto
GENOVA-SESTRI. Epigrafe 1899.
Foto di Giovanni Pititto
GENOVA-SESTRI. Epigrafe. 1907.
Foto di Giovanni Pititto
Dolci Presenze del Viandante seguono l'Ombra in questo Silenzio popolato di Assenza.
Viaggiare. Dentro. Fuori.
Occhi. Lago di Nuvole.
Viaggiare. Dentro. Fuori.
Occhi. Lago di Nuvole.
(Blog a cura di Giovanni Pititto)
(E-mail: giovanni_pititto@libero.it )